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La normativa

 

I requisiti igienico sanitari

La disciplina oraria

 

Le definizioni

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INFO UTILI

Il primo passo per iniziare l’attività di Commercio su Aree Pubbliche è possedere una licenza/autorizzazione amministrativa, e quest’ultima può essere di due tipi:
Tipo A: Autorizzazione a posteggio fisso, assegnata per l’utilizzo di posteggi in aree di mercato e rilasciata dal Comune in cui sono disponibili dei posti, contestualmente alla concessione decennale del posteggio stesso.
Tipo B: Consente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere e anche nei mercati ma, per quest’ultimi, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari. È rilasciata dal Comune in cui si intende iniziare l’attività (eccetto quello di Roma).

Per entrare in possesso dell’autorizzazione e vendere prodotti alimentari, oltre ai requisiti soggettivi/morali, bisogna possedere almeno uno dei seguenti requisiti oggettivi/professionali (ma non sono richiesti per la vendita di prodotti non alimentari):

  • essere stati iscritti al Registro Esercenti Commercio presso le Camere di Commercio;
  • aver frequentato con successo un corso Percorso Integrato Assistito;
  • aver frequentato un corso professionale per il commercio di alimentari istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
  • aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se si tratta di coniuge o parente o affine (entro il terzo grado dell’imprenditore), aver ricoperto il ruolo di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
  • essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o diploma equivalente.

Quanto ai requisiti soggettivi/morali, non possono esercitare l’attività commerciale (qualsiasi attività commerciale), salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice Penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 Maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Ottenuta l’autorizzazione amministrativa, si procede all’apertura della Partita IVA e all’iscrizione alla C.C.I.A.A.; l’ultimo step dell’iter burocratico consiste nell’iscrizione all’INPS e all’INAIL.

LA NORMATIVA

Il Commercio su Aree Pubbliche è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998 (cosiddetto “Decreto Bersani”) e dalle Legislazioni Regionali, a cui lo stesso Decreto rimanda la definizione delle disposizioni particolari. Nella Regione Lazio, è in vigore la Legge Regionale n. 33 del 18 Novembre 1999, mentre Roma Capitale rispetta la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 2006. Clicca sui seguenti link per consultare la Normativa di riferimento, e ricorda che i nostri uffici sono a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti legislativi. Modifica Delibera 35/2006 – in fase i approvazione.  
Allegato Legge regionale 33/1999 »
Link

I REQUISITI IGIENCO SANITARI

I mercati, ed in genere la preparazione e la vendita di prodotti alimentari nelle strutture adibite per il commercio su aree pubbliche, hanno sempre posto numerosi problemi di carattere igienico sanitario, sia per il luogo in cui tali vendite avvengono (aree a cielo aperto senza alcuna protezione fisica) sia per la precarietà delle strutture adibite all’uso.
In tale ambito, il Ministero della Salute, con Ordinanza del 3 aprile 2002, ha disposto i requisiti igienico sanitari sia per le aree pubbliche, che per le singole strutture in esse inserite, che effettuano il commercio al minuto dei prodotti alimentari.

LA DISCIPLINA ORARIA

Con Ordinanza del 9 ottobre 2015, n. 4, il Comune di Roma ha stabilito modifiche e integrazioni all’Ordinanza del Sindaco 6/2014 avente ad oggetto “Disciplina oraria dell’attività di commercio su aree pubbliche. Mercati rionali.”- Approvazione della Disciplina oraria dell’attività di commercio su aree pubbliche. Mercati rionali. Allegato Disciplina oraria mercati »

DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate alcune sintetiche definizioni che, soprattutto in relazione alla specificità del Settore rispetto alle altre forme di distribuzione, possono favorire la conoscenza del Commercio su Aree Pubbliche.

Commercio su Aree Pubbliche
Attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Aree Pubbliche
Le strade, le piazze, i canali, comprese quelle aree di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Mercato
Area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall’erogazione di pubblici servizi.

Posteggio
Parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.

Posteggio fuori mercato
Posteggio situato su area pubblica o provata della quale il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il Commercio su Aree Pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.

Fiera straordinaria
Manifestazione di vendita, istituita dal Comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, anche avvelendosi, per l’organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centro o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Rotazione
Utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell’insieme dei posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati ad una pluralità di operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari, ovvero con precisa specializzazione merceologica.

Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche
L’atto rilasciato dal Municipio nel cui territorio è ubicato il posteggio per svolgere sul medesimo tale attività ovvero dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività nel caso di operatori itineranti.

Concessione di posteggio
Atto pubblico che individua esattamente il sito per operare il commercio su area pubblica e contenente il disciplinare con cui vengono regolati i rapporti tra concessionario ed Ente Concedente.

Presenze in un mercato
Numero delle volte in cui l’operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l’attività commerciale, purchè la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.

Presenze effettive in una fiera
Il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

Anzianità di posteggio
Specifica, assoluta, priorità stabilità nei concorsi per l’assegnazione dei posteggi vacanti in una fiera o in un mercato, a favore di operatori che, già titolari di concessione di posteggio, intendono ottenere un diverso posteggio – nello stesso od in altro mercato – previa espressa disponibilità a rinunciare a quello abitualmente occupato.

Posteggio riservato
Posteggio individuato per produttori agricoli e produttori agricoli biologici e per i soggetti diversamente abili.

Settore Merceologico
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento al settore merceologico alimentare e al settore merceologico non alimentare.

Spunta
Operazione con la quale, ad eccezione dei mercati rionali giornalieri e specificatamente i mercati saltuari, all’inzio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli Operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione, da parte degli Organi di Polizia Municipale, in base alla graduatoria derivata dal Registro delle presenze e rilevazioni ufficiali precedenti all’istituzione di detto registro, che dovranno essere riportate nel registro medesimo al momento della sua istituzione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

Spuntista
L’operatore, non concessionario di posteggio, assegnatario di posteggio a seguito dell’operazione di spunta.

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